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Il 12 e 13 giugno ai referendum vota Sì

I quesiti referendari su acqua e nucleare

PRIMO QUESITO

“Modalità di affidamento e gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica. Abrogazione”

Si propone l’abrogazione dell’art. 23 bis della Legge n. 133/2008, cosi come modificato dall’art.15 del decreto 135/2009 (c.d. Decreto Ronchi) relativo alla privatizzazione dei servizi pubblici locali, compreso quello idrico.

Abrogare questa norma significa contrastare l’accelerazione sulle privatizzazioni imposta dal Governo che impone agli Enti locali di consegnare definitivamente al mercato i servizi idrici di questo Paese.

SECONDO QUESITO

“Determinazione della tariffa del servizio idrico integrato in base all’adeguata remunerazione del capitale investito. Abrogazione parziale di norma”

Si propone l’abrogazione dell’art. 154 del Decreto Legislativo n. 152/2006 (c.d. Codice dell’Ambiente), limitatamente a quella parte del comma 1 che dispone che la tariffa per il servizio idrico sia determinata tenendo conto dell’“adeguatezza della remunerazione del capitale investito”.

Abrogando questa parte dell’articolo sulla norma tariffaria, si elimina il “cavallo di Troia” che ha aperto la strada ai privati nella gestione dei servizi idrici: si impedisce di fare profitti sull’acqua.

TERZO QUESITO

“Nuove centrali per la produzione di energia nucleare. Abrogazione parziale di norme”

Si propone l’abrogazione del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel testo risultante per effetto di modificazioni e integrazioni successive.

Abrogando queste norme si determina l’impossibilità di costruire nel territorio nazionale impianti di produzione di energia nucleare.

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Allarme nucleare a Cuggiono

Con tute bianche, contatori Geiger, maschere antigas, una squadra di quindici attivisti pro referendum ha animato piazza San Giorgio nella tarda mattinata di domenica 5 giugno. Tre grossi bidoni gialli con simboli radioattivi si trovavano infatti nei pressi del sagrato della basilica proprio all’orario di uscita dei fedeli. Da qui il tempestivo intervento della squadra anti contaminazione che scendendo dal camioncino del “soccorso nucleare” ha testato il grado di radioattività dei cittadini. Mentre il ticchettio dei contatori, l’ululato della sirena animava l’uscita della Messa e alcuni giornalisti con tanto di cameramen al seguito intervistavano le persone, altri attivisti distribuivano indicazioni per i referendum di domenica 12 e lunedì 13. Ovviamente per un convinto SI al fine di fermare il ritorno del nucleare in Italia. L’intervento è stato molto apprezzato dai cittadini presenti che hanno ben volentieri partecipato a questa animazione. Anche il tema “acqua bene comune” è stato toccato in maniera creativa ed ironica. La “vedovella” di Piazza San Giorgio, era addobbata con paramenti a lutto mentre dal nastro della corona funebre che la ornava, la fontanella dell’acqua pubblica lanciava un messaggio molto chiaro “NON FARMI MORIRE, VOTA SI”.

Cuggiono – Domenica 5 giugno 2011


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Per un nuovo approccio all’energia, al sole e all’acqua

Si è tentato in ogni modo di sequestrare l’informazione e di esorcizzare il dibattito sui referendum nello scellerato tentativo di sottrarre ai cittadini la più cogente e costruttiva opzione sul futuro che l’agenda politico-sociale abbia riservato negli ultimi anni agli elettori. Evitare il quorum è stato e rimane l’ossessivo obiettivo di cinque mesi di trucchi governativi, ma purtroppo il tempo sottratto alla discussione ci ha impoverito di una riflessione e di una maturazione collettiva sullo spostamento dell’attenzione dall’economia alla vita. Invece, partendo indipendentemente dal rifiuto della privatizzazione dell’acqua e dal rigetto definitivo del nucleare e utilizzando il confronto pubblico come un’esperienza civile insostituibile, sarebbe potuta crescere una lettura coerente sul saccheggio passato e futuro, che ha condotto alla rarefazione delle risorse necessarie e indispensabili a vivere , alla mercificazione e monetizzazione di ogni forma di vita e salute, alla privatizzazione delle decisioni pubbliche relative alla valorizzazione e uso dei beni e dei servizi comuni. Ma non ci è stata data la possibilità di una discussione limpida e si è così volutamente indebolita quella funzione di spartiacque discriminante tra due concezioni opposte che l’istituto del referendum sa svolgere positivamente nei passaggi storici, come è avvenuto ad esempio ai tempi del divorzio e dell’aborto. Perché di vera discriminante si tratta per l’appuntamento di giugno e i casi dell’energia e dell’acqua sono tra i più emblematici e di rilevanza strategica per il divenire delle società umane e della biosfera che caratterizza il pianeta. Spero di non disturbarvi, se provo qui di seguito a ragionare su un approccio all’energia, al sole e all’acqua beni comuni che dovremmo proiettare anche al di là della scadenza del fine settimana che si apre e che dovremmo fare nostro una volta raggiunto il quorum per quattro si al referendum. Un abbraccio. Mario

L’alternativa tra atomo e sole va risolta non solo sul piano della sfida tra tecnologia e sicurezza, o del conflitto tra interpretazione prometeica o precauzionale del ruolo della scienza, ma, utilizzando continue allusioni alla metafora dell’universo, va interpretata sotto il profilo della messa in discussione della sopravvivenza della specie, della necessità di una condivisione dello spazio e del tempo tra uomo e natura, della constatazione dell’incompatibilità tra giustizia sociale e spreco dei beni comuni. In tal modo si fanno confluire nucleare e acqua dentro un unico sguardo che riguarda passato, presente e futuro di una civiltà e non solo la produzione e il consumo delle merci che l’hanno caratterizzata.

Niente cattura l’attenzione quanto l’accostamento delle parole vita e universo. La grandezza dell’universo è legata alla sua età – circa 13 miliardi di anni – ma questa longevità non è affatto una coincidenza. Ci sono voluti miliardi di anni per formare i mattoni necessari a qualunque forma di complessità chimica come quella del fenomeno che chiamiamo «vita», così dipendente – come sappiamo – dall’acqua. Tali mattoni si sono formati in seguito a una lenta sequenza di reazioni nucleari all’interno delle stelle: dall’idrogeno all’elio e, su su per peso atomico, fino al carbonio, all’ossigeno, all’azoto (componenti essenziali per la vita), e ancor più su al ferro, fino all’uranio, relativamente instabile. Se l’universo non avesse tanto tempo sarebbe così denso di energia in tutti i suoi punti da non consentire pianeti raffreddati e stelle assai distanti che li irraggiano e li illuminano. Il fatto che ci siano esseri viventi e, quindi, osservatori come noi, risulta possibile perché l’universo, puntiforme ai tempi del big bang, ha raggiunto col trascorrere di un grande lasso di tempo dimensioni pari a miliardi di anni luce e si è raffreddato, a tal punto che è stato possibile che su un Pianeta del sistema solare sia apparsa la vita che si è evoluta e differenziata fino ai nostri giorni e che verrebbe meno senza acqua o con troppo consumo istantaneo di una energia accumulata nei millenni, quando l’uomo non abitava ancora la Terra.

La vita di cui facciamo parte prendendone coscienza, è un fenomeno recente, fragile, che si nutre quotidianamente di energia esterna che proviene dal sole per mantenersi e riprodursi. Un’energia diffusa, discontinua, decentrata, che viene intrappolata grazie alla fotosintesi e immagazzinata nelle molecole dei carboidrati prima che sfugga nello spazio sotto forma di calore. L’intera biosfera fa da accumulatore e trasduttore dell’energia solare, alimentando il sistema biologico e trasferendo il calore dalle zone calde alle più fredde e svolgendo la funzione di termoregolatore del clima. L’esistenza degli oceani e dei mari – l’acqua !- fa sì che una buona metà dell’energia solare incidente venga as­sorbita dai processi di evaporazione e sia trasportata dall’equatore ai poli sotto forma di “calore latente”, cioè di aria umida che si trasforma in pioggia o neve. Ad ingentilire il clima sulla terra concorre anche la biodiversità, dato che i differenti organismi si comportano come trasduttori specializzati nel degradare l’energia solare attraverso una catena di piccoli salti.

Perché questa lunga digressione? Perché ricorrere al sole e alle tecnologie energetiche associate alle fonti naturali corrisponde a sintonizzarsi temporalmente e spazialmente con i processi vitali sopra descritti. Mentre, invece, far ricorso alla combustione istantanea di composti fossili – carbone, gas, petrolio – immagazzinati nelle viscere della terra come frutto di milioni di anni di lavoro del sole sulle primitive forme di vita, significa tendere a riprodurre oggi le condizioni chimico-fisiche di un pianeta in cui l’uomo non era ancora apparso, perché non sarebbe sopravissuto per l’eccesso di anidride carbonica e per l’elevata temperatura. Ma c’è di più: dal secolo scorso l’uomo ha escogitato una ulteriore forma di conversione di energia per soddisfare il suo eccesso di produzione e consumo, che non ha nulla a che vedere né con la combustione né con la vita presente o passata. Si tratta della trasformazione di massa in energia, ottenuta in una macchina apposita, chiamata reattore nucleare. Una macchina che concentra in uno spazio contenuto una densità di energia spaventosa, incompatibile con la vita che la circonda. Una energia che, se esce dal controllo e si libera nella biosfera, produce effetti e lascia scorie che modificano gli equilibri naturali e ci allontanano dalle condizioni in cui è nata e si è riprodotta la specie umana. Non a caso le emissioni intorno ai reattori e le scorie atomiche intaccano nel profondo i tessuti cellulari e decadono con tempi di migliaia di anni.

Andando al cuore del problema, un reattore a fissione funzionante come quelli ad altissima potenza che Berlusconi vuole acquistare da Sarkozy, è in termini energetici un incidente latente “moderato e controllato”. Contenuto e tenuto a bada da barre, circuiti di raffreddamento, contenitori a tenuta stagna, complessi sistemi software, fintantoché non se ne scopre l’insostenibile contenuto termico e radiante, a seguito di qualche malfunzionamento non eliminabile in principio, in quanto dovuto all’ambiente reale di cui l’impianto è entrato a far parte. Un contesto vero e non sulla carta, come quello dell’incidente effettivamente accaduto di Fukushima, fatto di eventi e catastrofi naturali, di errori umani, di inaffidabilità gestionale e tecnica connaturati alla vita quotidiana. In realtà, la terrificante densità energetica delle trasformazioni atomiche controllate (la fissione di un grammo di uranio corrisponde alla combustione di 2 tonnellate di carbone), è incompatibile con la capacità e la velocità di smaltimento della biosfera che ci circonda e alimenta: al punto che quando la “macchina” si rompe, gli effetti si propagano nello spazio e nel tempo ben oltre i limiti della nostra esperienza.

La scelta di abbandono del nucleare non è quindi roba da ingegneri, ma riflessione alla portata di qualsiasi persona responsabile ed è per questo che il referendum, – non qualche emendamento dell’ultima ora! – diventa anche questa volta decisivo.

Scegliere tra sole e atomo comporta un cambio nella scala dei tempi, una riconquista di una dimensione non distruttiva del nostro rapporto con la natura, che favorisce la ricerca di produzioni socialmente desiderabili, la creazione di occupazione e lavoro stabili, in riequilibrio finalmente con l’eccesso di schiavi meccanici forniti dai fossili e dal nucleare ad un carissimo prezzo. Come potremmo allora riconquistare l’acqua pubblica, senza tener conto della cogenza della crisi climatica, del consumo dell’”oro blu” per tradurre il calore della combustione dei fossili e della fissione dell’uranio in consumi innaturali, senza chiarire che, se la sosteniamo col consenso popolare, siamo alla più grande svolta di politica economica dopo lo sconquasso liberista, che prevede il ritorno nel campo dei beni comuni del sole e dell’acqua, due fonti di vita, di giustizia climatica e sociale, di lavoro qualificato e di occupazione dignitosa?

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I referendum del 12-13 giugno: note informative

Il referendum abrogativo è uno strumento di esercizio della sovranità popolare ed è uno strumento di democrazia diretta perchè permette agli elettori di esprimere direttamente il proprio volere su un tema specifico. Per poter esprimere un giudizio quanto più consapevole possibile sui temi oggetto di referendum abrogativo è necessaria un’adeguata informazione. A questo scopo sono state scritte le righe che seguono.

Il 12 e il 13 giugno gli elettori sono chiamati ad esprimersi sui seguenti quattro quesiti referendari:

1) Abrogazione di norma sulle Modalità di affidamento e gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica.

2) Abrogazione parziale di norma sulla determinazione della tariffa del servizio idrico integrato in base all’adeguata remunerazione del capitale investito.

3) Abrogazione parziale di norme sulle Nuove centrali per la produzione di energia nucleare.

4) Abrogazione di norme della legge 7 aprile 2010, n. 51, in materia di legittimo impedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri a comparire in udienza penale, quale risultante a seguito della sentenza n. 23 del 2011 della Corte Costituzionale.

1) Con il quesito n. 1 si chiede la cancellazione (abrogazione) dell’articolo 23-bis della legge 133 del 2008, come modificato in particolare dalla legge 166/2009, nota come “decreto Ronchi”, sulla modalità di affidamento e gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica. Il quesito riguarda i servizi pubblici locali di rilevanza economica (acqua, rifiuti, trasporti locali), ad eccezione dei settori esclusi (distribuzione di gas naturale ed energia elettrica; gestione delle farmacie comunali; trasporto ferroviario regionale). Tra i servizi pubblici locali di rilevanza economica c’è dunque il servizio idrico integrato oggetto della campagna referendaria. Esso è costituito dall’insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua per usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue. Per capire meglio la portata del quesito referendario n. 1 occorre ricordare che il servizio idrico locale è stato di recente interessato da due riforme:

I) La prima riforma, introdotta dalla legge n. 166/2009 (di conversione del D.L. n. 135/2009, cosiddetto “Decreto Ronchi”), ha riguardato le modalità di conferimento della gestione dei servizi pubblici locali, tra i quali quelli idrici. Non riguarda quindi la privatizzazione delle risorse idriche e delle infrastrutture idriche che rimangono di proprietà pubblica. La legge 166/2009 ha modificato l’art. 23 bis della legge 133 del 2008. Nella nuova formulazione l’art. 23 bis distingue tra forme di affidamento “in via ordinaria” ed “in deroga”. Le modalità di affidamento in via ordinaria sono:

a) in favore di imprenditori o di società in qualunque forma costituite individuati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica (ovvero tramite gara);

b) in favore di società a partecipazione mista pubblica e privata, a condizione che la selezione del socio avvenga mediante procedure competitive ad evidenza pubblica (ovvero tramite gara), le quali abbiano ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l’attribuzione di specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio e che al socio privato sia attribuita una partecipazione non inferiore al 40 per cento.

Sono affidamenti in deroga, dunque eccezionali e giustificati sulla base di “situazioni eccezionali che, a causa di peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento, non permettono un efficace ed utile ricorso al mercato”e sottoposte ad autorizzazione da parte dell’Autorità garante del mercato: c) quelli a società a capitale interamente pubblico, partecipata dall’ente locale, che abbia i requisiti richiesti dall’ordinamento comunitario per la gestione in house. Viene poi previsto anche un regime transitorio per i servizi pubblici locali di rilevanza economica a seconda che si tratti di affidamento in house, di affidamenti a società miste e di affidamenti a società a partecipazione pubblica quotate in borsa.

L’art. 23 bis riduce drasticamente, dunque, le ipotesi di affidamento diretto e, in particolare, quelle di gestione in house che sono attualmente quelle prevalenti in Italia, imponendo invece l’affidamento a gara e l’ingresso del socio privato (mediante gara) nelle società pubbliche. Si ricorda, peraltro, che la sentenza n. 325 del 2010 della Corte Costituzionale ha affermato che l’affidamento in house del servizio idrico integrato, come di altri servizi pubblici a rilevanza economica, è invece compatibile con l’ordinamento europeo.

Il fine del quesito n. 1 è di escludere l’applicazione dell’articolo 23-bis (come risultante dalle modifiche della L. 166/2009), che limita, rispetto al diritto comunitario, le ipotesi di affidamento diretto e, in particolare, quelle di gestione in house dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (acqua, rifiuti, trasporti locali).

II) La seconda riforma riguardante i servizi idrici è stata introdotta dalla legge n. 42/2010 che ha previsto la soppressione, poi prorogata al dicembre 2011, delle autorità d’ambito (cioè quei soggetti pubblici costituiti tramite convenzioni o consorzi di comuni che hanno il compito di organizzare, affidare e controllare la gestione del servizio) e contemporaneamente l’identificazione di nuovi soggetti cui demandare l’organizzazione e il controllo della gestione del servizio idrico locale. Le Regioni, in assenza di ulteriori indicazioni normative, sono quindi libere di decidere l’assegnazione delle funzioni a Province o comuni oppure a enti posti a livello regionale, o di studiare altre opzioni.

Da un lato, quindi, si accelerano processi di privatizzazione della gestione dei servizi (Riforma I: riguardante i soggetti gestori), e dall’altro si eliminano gli attuali enti preposti alla vigilanza, regolazione e controllo, e all’affidamento del servizio, lasciando alle Regioni il compito di identificare i nuovi soggetti e le loro funzioni (Riforma II: riguardante i soggetti regolatori/controllori).

In caso di esito positivo del referendum (quesito n. 1), verrebbe cancellato l’articolo 23-bis della legge 133 del 2008, come successivamente modificato, e si applicherebbe immediatamente nell’ordinamento italiano la normativa comunitaria (meno restrittiva rispetto a quella oggetto del referendum) relativa alle regole concorrenziali minime in tema di gara ad evidenza pubblica per l’affidamento della gestione di servizi pubblici locali di rilevanza economica.

2) Con il quesito n. 2 si chiede la cancellazione (abrogazione) di un’inciso del comma 1 dell’articolo 154 del decreto legge 152 del 2006 che riguarda la determinazione delle tariffe del servizio idrico integrato in base all’adeguata remunerazione del capitale investito.

Il comma citato attualmente in vigore stabilisce che “la tariffa del servizio idrico integrato è determinata tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell’entità dei costi di gestione delle opere, dell’adeguatezza della remunerazione del capitale investito e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, nonché di una quota parte dei costi di funzionamento dell’Autorità d’ambito, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio “chi inquina paga”. Tutte le quote citate della tariffa del servizio idrico integrato hanno natura di corrispettivo”.

A questo proposito, la Corte Costituzionale ha precisato nella sentenza n. 26 del 26 gennaio 2011 che il servizio idrico integrato è un servizio a rilevanza economica, cioè deve essere svolto con metodo economico, ovvero secondo il principio della copertura dei costi mediante i ricavi. Essenziale, quindi, secondo questa interpretazione è la sola copertura dei costi. Pertanto, secondo la Corte Costituzionale, il carattere remunerativo della tariffa, ovvero la remunerazione del capitale investito, non può essere definito elemento caratterizzante la nozione di «rilevanza» economica del servizio idrico integrato.

In caso di esito positivo del referendum (quesito n. 2), verrebbe cancellata la parte “dell’adeguatezza della remunerazione del capitale investito” dell’art. 154 del Decreto Legislativo n. 152/2006, così escludendo che la tariffa sia calcolata anche tenendo conto del profitto del gestore. Rimarrebbe fermo solo il principio della copertura dei costi di investimento e di esercizio, rendendo estraneo alle logiche del profitto il governo e la gestione dell’acqua.

3) Con il quesito n. 3 si chiede la cancellazione (abrogazione) delle norme che permettono la realizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia nucleare.

La sorte di questo quesito è per ora sospesa, dal momento che il Senato ha approvato in data 20 aprile 2011 l’inserimento in un decreto-legge, cosiddetto “decreto omnibus”, di un emendamento col quale verrebbero abrogate tutte le norme oggetto del quesito referendario e farebbe quindi venir meno i presupposti del quesito stesso, ma anche su questo per ora non c’è chiarezza (L’emendamento recita: “al fine di acquisire ulteriori evidenze scientifiche, mediante il supporto dell’Agenzia per la sicurezza nucleare, sui profili relativi alla sicurezza nucleare, tenendo conto dello sviluppo tecnologico in tale settore e delle decisioni che saranno assunte a livello di Unione europea, non si procede alla definizione e attuazione del programma di localizzazione, realizzazione ed esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia nucleare”). Dopo l’approvazione del Senato, spetta ora alla Camera approvare a sua volta l’emendamento inserito nel decreto, che dovrà poi essere promulgato dal Presidente della Repubblica. Dopo la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale, si dovrà esprimere la Corte di Cassazione per esaminare le novità e decidere in merito al quesito referendario sul nucleare. L’ufficio centrale per i referendum presso la Corte di Cassazione potrebbe anche infine investire della questione la Corte Costituzionale.

Dunque, per il momento, il quesito referendario sul nucleare resta ancora valido e dipenderà dalla Corte di Cassazione (ed in ultima eventuale istanza dalla Corte Costituzionale) deciderne il destino.

4) Con il quesito n. 4 si chiede di cancellare (abrogare) la legge n. 51 del 7 aprile 2010 “Disposizioni in materia di impedimento a comparire in udienza”. Tale legge, costituita da un solo articolo, prevede per il Presidente del Consiglio dei Ministri e per i Ministri che l’esercizio delle attività previste dalle leggi e dai regolamenti (cioè tutte le attività istituzionali), nonchè di ogni attività comunque coessenziale alle funzioni di Governo, costituisce legittimo impedimento a comparire nelle udienze dei procedimenti penali in cui sono imputati. I giudici in base a questa legge sono obbligati ad accettare la richiesta di legittimo impedimento e rinviare il processo ad altra udienza. L’impedimento si applica anche ai processi penali in corso, in ogni fase, stato o grado.

La sorte di questo quesito era rimasta sospesa per la sentenza della Corte Costituzionale n. 23 del 13 gennaio 2011. La Corte Costituzionale pronunciandosi sulla legittimità costituzionale della legge n. 51 del 7 aprile 2010, aveva infatti dichiarato, per violazione degli artt. 3 («tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, …») e 138 (che prevede una procedura rafforzata per l’approvazione delle revisioni costituzionali) della Costituzione, l’illegittimità dell’art. 1, comma 4, della legge n. 51/2010 relativo all’ipotesi di impedimento continuativo e attestato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, e l’illegittimità dell’art. 1, comma 3, nella parte in cui non prevede che il giudice valuti in concreto l’impedimento addotto.

A seguito della sentenza della Corte Costituzionale, l’Ufficio Centrale per il referendum presso la Corte di Cassazione ha stabilito, con ordinanza del l febbraio 2011, che il referendum sul legittimo impedimento debba esser comunque effettuato e il quesito referendario riformulato tenendo presente quanto deciso dalla Corte Costituzionale, ovvero l’illegittimità costituzionale di alcune norme e l’interpretazione di altre norme della legge 7 aprile 2010, n. 51.

In caso di esito positivo del referendum, verrebbero quindi cancellate le norme della Legge n. 51 del 7 aprile 2010 che non sono state ritenute illegittime dalla sentenza n. 23/2011 della Corte Costituzionale.

 

Bolzano, 2 maggio 2011

di Mariachiara Alberton, Ricercatrice EURAC, Istituto per lo Studio del Federalismo e del Regionalismo

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