a cura di Roberto Meregalli – Energia Felice – agosto 2017
Il DDL Concorrenza dopo un percorso lungo ed accidentato è giunto alla meta diventando legge dello Stato. Al suo interno ci sono norme importanti che riguardano il gas e l’elettricità di cui si è molto parlato. Soffermiamoci sull’elettricità.
La nuova legge ha definito la fatidica data di cessazione del servizio di maggior tutela: dal 1 luglio 2019 rimarrà solo il mercato libero e il servizio di salvaguardia. Dopo la liberalizzazione del sistema elettrico l’utente finale, sia domestico che aziendale, poteva liberamente scegliere il proprio fornitore, passando al mercato libero o restare dov’era, cioè nel cosiddetto servizio di tutela dove l’Autorità per il servizio elettrico, il gas e i servizi idrici (AEEGSI), ogni tre mese stabilisce i prezzi delle bollette, calcolando il costo della parte energia in base ai costi sostenuti da una società pubblica (l’Acquirente Unico) creata appositamente per rifornire i clienti in questo servizio.
Cosa cambierà dal 1 luglio 2019?
Cesserà questo servizio e a chi non sarà passato nel frattempo al mercato libero rimarrà solo il servizio di Salvaguardia che – si badi bene – è ben diverso dalla tutela anche se spesso si fa confusione fra i due termini.
Sinora questo servizio era disponibile solo per le aziende (clienti con Partita IVA) che non avevano optato per un fornitore del libero mercato ed era stato istituito al fine di evitare che un cliente aziendale del mercato libero, rimasto senza contratto di fornitura, restasse senza elettricità (da qui la denominazione di “salvaguardia”). Tale tutela però presenta un prezzo che, in alcuni casi, determina il raddoppio dei costi energetici ed è gestita da operatori territoriali di riferimento, che regolano e definiscono le condizioni economiche e che sono a loro volta sottoposti al controllo dell’AEEGSI.
Quindi nel mercato di Salvaguardia il prezzo praticato è costituito da una componente energia, rappresentato dai prezzi di acquisto della “Borsa Elettrica” (PUN medio mensile) e dal parametro omega (Ω), che è una maggiorazione che rappresenta una sorta di penale per essere rimasti senza contratto (tecnicamente si tratta di un fattore di rischio).